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mercoledì 20 gennaio 2010

Cassazione: non si possono espellere migranti

La Cassazione: non si possono espellere migranti con figli piccoli

Può restare in Italia l’immigrato «irregolare» che vive nel nostro paese con due figli piccoli. La Cassazione ha accolto il ricorso di un migrante contro la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano aveva revocato il decreto con il quale era stata autorizzato il prolungamento della sua permanenza in Italia per due anni, al fine di assistere i figli minorenni. La Suprema Corte [prima sezione civile, sentenza n. 823] ha ritenuto fondato il ricorso dell’uomo, alla luce di una sentenza depositata nello scorso giugno dalla stessa Corte, nella quale si richiamavano i principi della Carta di Nizza sul rapporto genitori-figli e i diritti dei minori.
«Non può ragionevolmente dubitarsi che, per un minore, specie se in tenerissima età – si legge nella sentenza depositata oggi – subire l’allontanamento di un genitore, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere, costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo uno sviluppo psicofisico, armonico e compiuto, né si può ritenere che l’interesse del minore venga strumentalizzato al solo fine di legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti dovuti per la permanenza in Italia». Tale deroga alle disposizioni del decreto legislativo 286/98 sulla presenza dello straniero sul territorio nazionale «va individuata in una incisiva protezione del diritto del minore alla famiglia e a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori»: la norma in esame, si legge ancora nella sentenza, «individua due differenti ipotesi: l’autorizzazione all’ingresso in Italia del genitore che si trova all’estero» e «la permanenza del genitore che già si trova in Italia, da cui potrebbero derivare una diversa valutazione dei gravi motivi», che potrebbero essere anche dedotti «quale possibile conseguenza dell’improvviso allontanamento del genitore». La stessa legge, conclude la Cassazione, «riconosce allo straniero adulto la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno, necessariamente temporaneo o non convertibile in permesso per motivi di lavoro».

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